Art. 3.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».
      2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

 

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          a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;

          b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, comma 3.

      5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali di cui all'articolo 2 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.